4. Fermo stando il carattere di donazione modale del negozio litigioso e ritenuto che l'onere di porre la statua sulla colonna all'ingresso dello stadio comunale non è stato adempiuto, il donatario deve rispondere del danno che ne è risultato al donante. Giusta gli accertamenti vincolanti delle giurisdizioni cantonali, il convenuto non ha nemmeno tentato di provare che l'adempimento era divenuto impossibile per circostanze che non gli sono imputabili (art. 119 cp. 1 CO). Del resto, tale prova liberatoria non avrebbe potuto essere raggiunta: la statua è stata custodita con negligenza e la colpa grave del convenuto si può già evincere dal fatto che verosimilmente non era neanche protetta dallo sbattere d'un portone. È nemmeno il convenuto ha tentato di dimostrare che non doveva rispondere per le omissioni dei propri organi e del proprio personale.
Per quanto concerne le singole pretese di risarcimento, l'attore avendo rinunciato a impugnare la sentenza cantonale che ha respinto quella per torto morale, rimangono da esaminare soltanto quelle concernenti il danno economicamente
BGE 80 II 260 S. 266
valutabile, accolte dalle giurisdizioni cantonali sotto il duplice aspetto di danno emergente e di lucro cessante.
Partendo dalla premessa che l'attore avrebbe avuto il diritto di revocare la donazione a'sensi dell'art. 249 cifra 3 CO per inadempimento dell'onere inerente alla donazione e considerando che, in tal caso, il patrimonio dell'attore sarebbe stato reintegrato almeno del valore commerciale della statua di 4000 fr., la seconda giurisdizione cantonale gli ha attribuito anzitutto tale somma a titolo di danno emergente. All'autorità cantonale è però sfuggito che l'attore aveva fatto dono della statua al Comune, dimodochè al momento del suo danneggiamento questa non si trovava più nel patrimonio dell'artista. Occorrerebbe quindi un titolo giuridico speciale per fondare l'obbligo del convenuto di risarcirne il valore commerciale. Inoltre l'autorità cantonale ha disatteso che, fintantochè ignorava il danneggiamento della statua, l'attore ha preteso giudizialmente l'adempimento dell'onere e non già la revoca della donazione. Di conseguenza, non può avanzare pretese che potrebbero trarre origine soltanto dalla revoca della donazione, che non è stata chiesta. È dunque a torto che la seconda giurisdizione ha ammesso un obbligo del convenuto di restituire la cosa donata e, data l'impossibilità della restituzione, proceduto alla determinazione del danno nel valore commerciale della statua. A questo riguardo, la condanna del convenuto al risarcimento viola il diritto federale, un siffatto obbligo non esistendo pel convenuto.
Il convenuto è stato condannato a risarcire all'attore, oltre che il danno emergente, quello derivatogli dall'inadempimento dell'onere posto a suo carico con la donazione, designato dalla seconda giurisdizione cantonale quale "lucro cessante" e valutato in 1000 fr. Questo è l'unico pregiudizio di cui debba rispondere il convenuto. La mancata esposizione della statua all'ingresso dello stadio ha indubbiamente leso l'artista, che vive nel riconoscimento
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della propria opera da parte del pubblico. Per il nocumento che gli è risultato dalla mancata pubblicità, egli ha diritto ad essere risarcito. Nella valutazione di questo danno, difficilmente accertabile, l'autorità cantonale ha tenuto conto in modo equo di tutte le circostanze (art. 99 cp. 3 e 42 cp. 2 CO), vale a dire dell'ordinario andamento delle cose, dell'avvenuta temporanea esposizione della statua alla mostra cantonale d'agricoltura e soprattutto del fatto che l'attore è un artista già noto, d'una certa età, con dietro di sè bella carriera e considerata clientela. A tale proposito il diritto federale è stato rettamente applicato, sicchè non vi è ragione per modificare la valutazione discrezionale compiuta dalla secondau girisdizione cantonale.

Dispositiv

Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, in riforma alla querelata sentenza 8 febbraio 1954 della Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, il Comune di Bellinzona è condannato a pagare a Pietro Bianchi la somma di 1000 fr. a titolo di risarcimento danni.